Una novità 2020 è il bonus facciate con detrazione al 90%, che può essere utilizzato per rifare la facciata di edifici in zone A (centri storici) o B (aree totalmente o parzialmente edificate).
Grazie al bonus puoi effettuare interventi come pulitura o tinteggiatura esterna ad un costo pari al 10% del prezzo iniziale.
Puoi sfruttare il bonus facciate anche per realizzare il cappotto termico esterno o la facciata ventilata, aumentando il comfort in casa e abbattendo le bollette energetiche.
Per le aziende il bonus facciate è disponibile in percentuale ridotta al 50%. Per gli edifici al di fuori delle zone A e B sono disponibili i tradizionali bonus ristrutturazioni ed ecobonus.
BONUS FACCIATE DEGLI EDIFICI
È stata introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. n. 1444/68. La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (non rientra nel bonus la sostituzione degli infissi). Rientrano tra gli interventi agevolati anche quelli di sola pulitura o di sola tinteggiatura esterna.
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata – ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna – riguardino interventi che siano (a) influenti dal punto di vista termico oppure (b) che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio i predetti interventi dovranno soddisfare:
– i requisiti di cui al D.M. 26 giugno 2015 (recante l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici);
– i requisiti di cui alla Tabella 2 dell’Allegato B al D.M. 11 marzo 2008, con riguardo ai valori di trasmittanza termica.
Si evidenzia che, con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90% senza alcun limite di spesa massima. Con riguardo alla localizzazione degli edifici nelle zone A o B del D.M. n. 1444/68 si evidenzia che:
– la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
– la zona B include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Infine, va ricordato che la nuova detrazione fiscale del 90% dovrà essere ripartita in 10 rate annuali. Come regola generale, all’agevolazione in questione si applicano – per espressa previsione di legge – le disposizioni del decreto n. 41/98 (ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia).
(articolo 1, c. 219-224, L. n. 160/2019)